Stazione di Quarantena per Blue Tongue

Per far fronte all’emergenza sanitaria relativa alla febbre catarrale degli ovini, meglio conosciuta come Blue Tongue o lingua blu, l’ Istituto Sperimentale Zootecnico , di concerto con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo “A. Mirri” e l’Assessorato Regionale alla Sanità, si è dotato, presso l’azienda Luparello, di una “stazione  di quarantena per Blue Tongue” (di seguito denominata B.T.).
La stazione di quarantena dell’Istituto può ospitare fino a 48 capi, ovini e/o caprini;  è stata ufficialmente autorizzata con D.I.G. n° 3212 dell’8 aprile 2004, ed è iscritta  nell’Elenco Ufficiale Nazionale con il n° 06/2004-PA.
Durante il periodo di permanenza nella stazione di quarantena gli animali vengono sottoposti ad alcuni test sierologici, effettuati dalla ASL competente per territorio, tendenti ad accertare la presenza del virus. L’Istituto mette a disposizione degli allevatori  regionali la propria struttura per favorire la movimentazione di soggetti, ovini e caprini, verso altre zone del resto d’Italia nelle quali l’infezione da Blue Tongue non è mai giunta, o movimentare animali in zone di qualifica sanitaria superiore.
Per il suo funzionamento è stato definito, in collaborazione con i Servizi Veterinari della ASL di Palermo,  un Regolamento Interno di Gestione, che stabilisce i criteri per l’introduzione dei capi, per i quali necessita il periodo d’isolamento.

REGOLAMENTO

La Stazione di Quarantena per Blue Tongue dell’Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, con sede in Palermo via Roccazzo n.85,  codice ASL 053PA001, è stata autorizzata per le specie ovina e caprina con Decreto del Ministero della Salute, D.I.G. n. 3212 dell’8 aprile 2004 ed iscritta nell’Elenco Ufficiale  Nazionale delle Stazioni di Quarantena per Blue Tongue con il n° 06/2004-PA.
La stazione di quarantena è costituita da due edifici uguali tra loro (edificio A e edificio B), suddivisi in due unità stabulari ciascuno (A1, A2, B1 e B2). Le due unità stabulari di ciascun edificio sono divise da un locale di servizio e da un disimpegno per l’isolamento dall’esterno.
La capacità della stazione di quarantena è di 48 capi, 12 per ciascuna unità stabulare. La stazione funzionerà con la tecnica del “tutto vuoto e tutto pieno” senza consentire arrivi continui e successivi di soggetti.

Art.1

(Requisiti per l’ammissione degli animali alla Stazione di Quarantena)

    L’Istituto metterà a disposizione degli allevatori la propria struttura, previa richiesta dell’interessato da presentare su apposita domanda (Allegato 1).
    L’allevatore dovrà fornire tutte le indicazioni richieste dall’Istituto inerenti i capi per i quali si richiede la quarantena per Blue Tongue.
    Per l’ammissione dei propri animali alla Stazione di Quarantena l’allevatore dovrà produrre le seguenti certificazioni sanitarie:
    a) certificato di allevamento  ufficialmente indenne, la  cui qualifica di indennità vada in scadenza non prima di 3 mesi dalla data di ingresso degli animali.
    b) dichiarazione dell’allevatore  attestante  lo stato sanitario del territorio e dell’azienda di provenienza relativamente alla Blue Tongue, la eventuale vaccinazione cui sono stati sottoposti i capi, la data e il sierotipo utilizzato. Tutte le informazioni di cui ai punti A e B devono essere riportate nel Mod. 4 – quadro E (attestazioni sanitarie) che scorta gli animali durante il trasferimento.
    Tutti i capi devono essere correttamente identificati ai sensi del D.P.R. 317/96, con tatuaggio chiaramente leggibile.
    Non potranno essere immesse in quarantena riproduttrici in lattazione o negli ultimi due mesi di gravidanza.
    Qualora le richieste pervenute fossero superiori alla capacità della stazione di quarantena verranno accettate le domande rispettando l’ordine cronologico di arrivo.

Art. 2

(Ammissione degli animali in quarantena)

    I capi verranno ammessi alla quarantena dopo verifica della documentazione di cui al precedente articolo 1, punto 2. Solo allora l’Istituto comunicherà all’allevatore la data di ingresso degli animali nella stazione di quarantena, con un preavviso di 7 giorni.
    All’arrivo degli animali in Istituto, la documentazione sanitaria di scorta verrà controllata dal personale dell’Istituto Zootecnico e dal servizio veterinario dell’ASL.
    Prima dell’inizio del periodo di quarantena gli animali verranno  sottoposti a visita da parte del veterinario dell’Istituto Zootecnico per escludere la presenza di altre patologie.
    L’ingresso degli animali sarà contemporaneo per singola unità stabulare e avverrà rigorosamente all’interno della fascia oraria che va dalle ore 8:00 alle ore 15:00, come previsto dalla normativa vigente, e di norma nei giorni di giovedì e venerdì.
    In ciascuna unità stabulare potranno essere immessi in quarantena esclusivamente animali provenienti dallo stesso allevamento.
    La singola unità stabulare può ospitare solo soggetti dello stesso sesso.

Art.3

(Durata del periodo di quarantena)

    I soggetti rimarranno all’interno della stazione di quarantena fino a quando i test sierologici effettuati dalla ASL sui capi isolati non avranno dato esito favorevole.
    Una volta avviata la quarantena per un gruppo di soggetti non sarà più possibile introdurre altri capi nello stesso stabulario, pena la decadenza dello stato di quarantena del gruppo.
    Fino a quando la ASL non riterrà concluso il periodo di isolamento dei soggetti posti in quarantena, l’allontanamento di un capo dallo stabulario, anche per breve periodo, farà decadere lo stato di quarantena dello stesso.

Art. 4

(Uscita degli animali dalla Stazione di Quarantena)

    L’uscita degli animali dalla stazione di quarantena deve essere autorizzata dalla ASL la quale provvederà a rilasciare la relativa certificazione sanitaria, necessaria per la movimentazione.
    L’uscita degli animali posti in quarantena dall’Istituto e il loro trasferimento verso la destinazione finale deve avvenire esclusivamente nelle ore comprese tra le 08,00 e le 15,00 come previsto dalla vigente normativa.
    Nel caso in cui il viaggio dovesse protrarsi oltre l’orario consentito, sia gli animali che il mezzo adibito al trasporto dovranno essere sottoposti ad un trattamento con piretroidi che verrà  annotato sulla documentazione di scorta.    
Art. 5

(Monitoraggio entomologico)

    Il controllo della struttura verrà realizzato attraverso il monitoraggio entomologico effettuato dal referente Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, per garantire il mantenimento del grado di protezione  e procedere se necessario alla rapida adozione di misure correttive. 
Art. 6

(oneri a carico dell’Istituto e dell’allevatore)
    L’Istituto garantisce ai soggetti posti in quarantena l’assistenza veterinaria e il benessere animale durante tutto il periodo di isolamento.
    L’allevatore verserà all’Istituto un contributo forfettario, per il mantenimento dei soggetti posti in quarantena, pari a Euro 0,10 per ciascun capo al giorno.
    L’Istituto non si assume alcuna responsabilità in caso di decesso dei soggetti in quarantena, se per cause naturali.
    Il trasporto degli animali da e per la Stazione di Quarantena dell’Istituto è a totale carico dell’allevatore.

  Come accedere al Servizio

Gli allevatori che vogliono utilizzare la stazione di quarantena per B.T. devono presentare istanza presso la sede legale dell’Istituto in via Roccazzo, 85 – 90136 Palemo.
Durante il periodo di isolamento dei capi la ASL provvede ad effettuare i test sierologici tendenti ad accertare la presenza del virus.
La ASL di competenza provvederà a rilasciare la certificazione sanitaria necessaria alla movimentazione dei capi solo quando i test sierologici avranno dato esito favorevole.

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Nome File: DOMANDA AMMISSIONE BT.PDF, Caricato il 19/06/2015

Modulo di ammissione
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